SERVIZI PUBBLICI LOCALI Rischio stop a Ddl Lanzillotta in Finanziaria Guerrini (Confartigianato): “Non si perda occasione per aprire mercato a concorrenza”

“Mi auguro che non si perda l’occasione per sbloccare l’iter di una riforma fondamentale al fine di aprire il mercato dei servizi pubblici alla vera concorrenza e di ridurre i costi a carico dei cittadini e degli imprenditori”.Leggere di più


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SERVIZI PUBBLICI LOCALI - Rischio stop a Ddl Lanzillotta in Finanziaria - Guerrini Confartigianato: Non si perda occasione per aprire mercato a concorrenza


Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo

Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.


In arrivo la nuova classificazione delle attività

Dal 1° gennaio 2008 andranno in soffitta i codici identificativi delle attività economiche a cinque cifre “Atecofin 2004”, rimpiazzati dalla nuova tabella “Ateco 2007” che di cifre ne prevede sei. Un numero in più, che, secondo le intenzioni dell’Agenzia delle Entrate, permetterà di suddividere le aziende in modo ancora più preciso e dettagliato. “L’esigenza di aggiornamento – si legge in una nota dell’Agenzia – è stata avvertita a livello mondiale, in sede di Nazione Unite, e, in virtù della crescente integrazione europea è stata recepita con uno specifico regolamento dell’Unione Europea. Si tratta di un ulteriore passo per consentire di confrontare la realtà nazionale con esperienze di altri Paesi nostri competitori e con i quali è necessario adottare comportamenti fiscali sempre più integrati”. La nota prosegue sottolineando che “Ateco 2007 è adottata quale unica regola di classificazione per la pubblica Amministrazione, sostituendo in campo finanziario Atecofin 2004”. Una piccola rivoluzione che porta con sé una serie di problemi operativi che Confartigianato ha segnalato all’Agenzia delle Entrate. La sesta cifra ha introdotto, accanto alle ormai consuete sezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie, le sottocategorie, una nuova ‘entità’ che rende la transcodifica dell’attività d’impresa molto più complessa di quella del 2004. Ma al di là di questo problema che comunque rende l’utilizzo dei codici Ateco2007difficile ma non impossibile, ne è presente un secondo che rischia di inceppare l’intera macchina. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha introdotto la nuova codifica, impone l’uso dei codici a sei cifre già nelle prossime dichiarazioni dei redditi modello “Unico 2008”. Il cuore del problema è che le imprese dovranno individuare, secondo i nuovi codici, l’attività economica svolta in prevalenza nel periodo d’imposta 2007. Una richiesta che difficilmente potrà essere esaudita: le imprese avrebbero dovuto, infatti, tenere separati nel corso dell’anno i ricavi delle diverse attività esercitate, un’esigenza di ripartizione di cui nessuno era a conoscenza. A testimonianza della difficoltà, o meglio dell’impossibilità di indicare il codice dell’attività prevalente, Confartigianato propone il caso ‘tipo’ di un’attività di “Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico”. Dal 2004 a oggi è stata identificata con il codice Atecofin 34.14.1. Secondo la nuova codificazione Ateco2007 si deve ulteriormente distinguere in: “Fabbricazione di mobili per arredo domestico” (31.09.10), “Fabbricazione di parti e accessori di mobili” (31.09.40), “Finitura di mobili” (31.09.50), “Fabbricazione di altri mobili compresi quelli per arredo esterno” (31.09.90), “Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento” (95.24.01). Se l’impresa di “Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico”, ha realizzato nel corso del 2007 anche solo più di una delle attività individuate dalle sottocategorie, sarà in seria difficoltà ad adempiere all’obbligo contributivo. Per questo la Confederazione ha sollecitato l’Agenzia delle Entrate ad apportare alcune modifiche al sistema in vista della presentazione del modello ‘Unico 2008”. La prima modifica prevede l’utilizzo del codice “Atecofin2004” sia per individuare l’attività prevalente esercitata nel periodo di imposta 2007, che dello studio di settore applicabile per lo stesso anno. La seconda, che sia inserito in “Unico 2008” un apposito ‘box’ in cui siano elencati i codici “Ateco2007” di tutte le attività esercitate dall’impresa nel 2007, ma senza nessuna indicazione su quale sia stata quella prevalente. Allo stesso tempo è stato chiesto di consentire l’utilizzo nelle comunicazione dati IVA delle vecchie codifiche Atecofin2004 e di “integrare o rettificare, attraverso una comunicazione successiva all’invio del “Unico 2008”, senza sanzione per un congruo periodo, i codici Ateco2007 comunicati con Unico “2008”.


Aumento delle “pensioni basse”, i chiarimenti dell’INAPA

La legge 127/2007, approvata lo scorso settembre, aveva fatto esultare i pensionati con “pensioni basse”. Quella legge, infatti, provvedeva ad aumentare l’assegno previdenziale mensile, oltre ad istituire una cifra “una tantum”, chiamata “quattordicesima” . Oggi l’Inapa torna sull’argomento per fornire importanti chiarimenti ai soci di Confartigianato. In primo luogo, invitando quei pensionati che non hanno ricevuto né la somma spettante né il modulo per la dichiarazione reddituale, necessario per accedere ai benefici, a presentare alla competente sede INPS un modello RED cartaceo attestante i redditi relativi all’anno in corso. Una volta fatto, il pagamento della quattordicesima avverrà con la prima mensilità utile successiva alla consegna del RED. In secondo luogo, rassicurando i pensionati che hanno presentato il RED ad attendere ancora, considerato che l’Istituto per la previdenza sociale provvederà al pagamento nel bimestre febbraio - marzo 2008. Infine, qualora il pensionato non presenti la dichiarazione, può attendere l’emissione dei prossimi modelli RED telematici nei quali potrà indicare sia i redditi effettivi relativi all’anno 2007, sia quelli presunti dell’anno 2008. L’INPS, accertato il diritto del pensionato all’aumento, provvederà a porre in pagamento la somma spettante per gli anni 2007 e 2008.


Irap, grazie alle deduzioni 2007 si alleggerisce il cuneo fiscale

Le buone notizie per le imprese arrivano dal fronte Irap. Grazie alla vecchia Finanziaria, quella del 2007. Con la legge 296/2006, infatti, sono state ampliate le deduzioni su base Irap riservate alle imprese. Un’iniziativa volta a favorire la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, e quindi la differenza tra il costo del lavoro che grava sulle aziende e quello realmente percepito dal lavoratore. Una volontà già espressa in passato, ma che ora, con gli aumenti introdotti, vuole sostenere ancor di più la crescita della competitività delle nostre imprese. Sono tre le tipologie di sgravi fiscali e contributivi introdotti, su cui l’Agenzia delle Entrate è tornata a dare chiarimenti lo scorso novembre. Il primo, di carattere generico, prevede un’agevolazione di 5.000 euro su base annua per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato, mentre il secondo, riservato alle imprese di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, incrementa fino a 10.000 euro il valore della deduzione. Questo grazie alla nuova normativa europea sui cosiddetti aiuti “de minimis”. Le nuove indicazioni che arrivano da Bruxelles, infatti, permettono ad ogni Stato membro di incrementare gli aiuti agli imprenditori che fanno impresa in zone svantaggiate. Ma per poter accedere alle deduzione maggiorata, ogni impresa interessata dovrà dimostrare di non aver già usufruito in passato di altri aiuti incompatibili con questi, come particolari disposizioni in materia di occupazione o quelle introdotte dopo le calamità del 2002. Il terzo sgravio fiscale riguarda i contributi assistenziali e previdenziali relativi ancora ai dipendenti a tempo indeterminato. Sono stati comunque esclusi dalle agevolazioni per le imprese i dipendenti destinati a strutture estere, in quanto l’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive, non può considerare la produzione realizzata fuori dal nostro Paese.