Il caro gasolio affossa l’autotrasporto
La corsa del petrolio mette in ginocchio le imprese dell’autotrasporto, costrette a fare i conti con l’aumento incontrollato del prezzo del gasolio che in questi giorni si è impennato fino a raggiungere livelli mai registrati in precedenza. Con il greggio a 122 dollari al barile, fare il pieno oggi, costa a un’impresa di trasporto ben 200 euro in più rispetto a un anno fa. Da qui l’appello rivolto al nuovo Governo da Confartigianato Trasporti e dalle altre sigle del settore (Ancst/Legacoop, Cna Fita, Fai, Federlavoro e Servizi/Confcooperative, Fiap L., Fiap M., Sna Casartigiani, Unitai) a fare presto. ''E' indispensabile - si legge in una nota congiunta - che si adottino velocemente misure che sostengano le imprese di autotrasporto e, in tal senso, le associazioni rappresentative dell'autotrasporto merci chiedono che il nuovo Esecutivo, non appena insediato, apra un confronto con la categoria per definire i provvedimenti necessari a contenere i costi chilometrici e a sostenere le aziende di autotrasporto anche con iniziative di carattere normativo, così come richiesto dalle stesse associazioni in occasione del fermo attuato lo scorso dicembre''.
SENZA IL DURC SFUMANO LE AGEVOLAZIONI
L’Inps, con circolare n. 21 del 18 aprile 2008, ha fornito chiarimenti sul rilascio e sui contenuti del Durc, il cui possesso è ora indispensabile per godere di diversi benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Elemento essenziale per poter continuare a godere dei benefici, il rispetto da parte dei datori di lavoro della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative. Un rispetto dei ‘patti’ che le imprese saranno tenute a certificare annualmente (attraverso la nuova modulistica predisposta dall'Istituto) sottoscrivendo una dichiarazione di responsabilità. In particolare l’Inps ha precisato che i datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 30 giorni dalla data di emanazione della circolare. Quindi, entro il 18 maggio 2008. Negli altri casi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta contestualmente alla richiesta dei benefici. Confartigianato è intervenuta nei giorni scorsi presso la Direzione Generale dell’Inps per chiedere un rinvio del termine fissato dalla circolare 51. Una richiesta motivata dal fatto che l’obbligo di fornire la dichiarazione di responsabilità con cadenza annuale non emerge con chiarezza nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Con altrettanta chiarezza, non emerge neppure il periodo transitorio di 30 giorni concesso alle imprese che fruiscono delle agevolazioni per mettersi in regola con il nuovo adempimento. Da parte dell’Inps è emersa la disponibilità a valutare l’ipotesi di una proroga di 30 gironi dell’entrata in vigore della disposizione.
Aumento costo gasolio mette in ginocchio l’autotrasporto
Il continuo aumento del costo del gasolio sta mettendo in ginocchio l’autotrasporto italiano.Leggere di più
Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro: arrivano i primi chiarimenti
Il Testo unico sulla Sicurezza del Lavoro arriva finalmente al capolinea. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 aprile, si è concluso il lungo percorso di riformulazione del corpus normativo in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che entrerà definitivamente in vigore a partire dal prossimo 15 maggio 2008. Sino a tale data, dunque, la ‘626’ non andrà in pensione. Prima che il provvedimento diventi operativo in tutte le sue parti dovrà passare, però, ancora del tempo. Fissata per il 1° agosto, trascorsi cioè 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore del provvedimento cardine dell’intero sistema: le disposizioni in materia di “valutazione dei rischi”. Slittano dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012 le misure in tema di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Una posticipazione tecnica dovuta all’emanazione di una Direttiva UE (2008/46/Ce, in vigore dal 26 aprile 2008) che rappresenta il nuovo punto di riferimento in materia. Lo scorso 8 aprile Confartigianato ha convocato il Gruppo di Lavoro Nazionale sulla sicurezza per risolvere alcuni scogli interpretativi emersi dall’analisi del Testo Unico così come licenziato dal Governo. Di seguito le risposte ai quesiti che hanno una ricaduta pratica nell’attività delle imprese. COME SI FA PER ATTRIBUIRE CERTEZZA DI DATAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI? – Il nuovo testo Unico sulla Sicurezza prevede l’obbligo di predisporre un “Documento di Valutazione dei Rischi” la cui stesura deve poter essere ricondotta ad una “data certa”. Una previsione da tenere in debito conto, visto che la sua inosservanza comporta conseguenze giuridicamente rilevanti. Se è vero, infatti, che si tratta di un obbligo impossibile da sottovalutare, lo è almeno altrettanto il fatto che gli strumenti a disposizione delle imprese per certificare la data di predisposizione del documento sono davvero pochi, soprattutto se non si vuole ricorrere alla validazione notarile, di sicura efficacia, ma dal costo rilevante. A seguito di un’attenta analisi, Confartigianato è giunta alla conclusione che uno strumento potenzialmente molto utile e a basso costo potrebbe essere rappresentato dalla posta elettronica. Secondo il parere del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella P.A.) - sentito a riguardo - una via percorribile potrebbe essere quella della Posta Elettronica Certificata (PEC), un sistema che prevede il rilascio di una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. In sostanza, l’impresa convalida la data inviando a se stessa un messaggio PEC con allegato il Documento di Valutazione dei Rischi. Nel caso l’azienda non sia dotata del servizio PEC, può richiedere alla propria Associazione di appartenenza di effettuare l’invio, sempre a se stessa, del documento. In mancanza di un via libero ufficiale da parte dei Ministeri competenti all’utilizzo dell’e-mail ai fini della certificazione della data, il suggerimento è quello di rivolgersi comunque alla propria Associazione per valutare anche formule differenti. QUANDO UNA VIOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI È DEFINITA “REITERATA”? – La reiterazione di una violazione si ha quando un soggetto commette più di un illecito della ‘stessa indole’ (ovvero simile per natura dei fatti o modalità di condotta) nel corso di cinque anni. Elemento essenziale: la violazione deve essere stata accertata con provvedimento esecutivo. La reiterazione scatta anche quando più violazioni analoghe, sempre commesse nel quinquennio, vengano accertate con un unico provvedimento esecutivo. Un’eccezione alla regola, diversamente assoluta, si ha quando le violazioni sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una “programmazione unitaria”. Il pagamento delle sanzioni in forma ridotta blocca le pesanti conseguenze previste dalla legge, come l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione commessa in precedenza sia divenuto effettivo. SI APPLICANO LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AI FAMILIARI CHE COLLABORANO IN IMPRESE CON NATURA GIURIDICA DIVERSA DALL’ IMPRESA FAMILIARE? Ai “collaboratori familiari” in senso stretto, che rientrano cioè nella definizione di “impresa familiare” prevista dall’articolo 230 bis del Codice Civile, si applica l’articolo 21 del Testo Unico, che prevede l’equiparazione agli autonomi. Per i soggetti, sempre parenti, la cui collaborazione all’impresa non sia riconducibile a tale norma, si dovrà fare riferimento di volta in volta all’inquadramento giuslavoristico (dipendenti, soci, associati in partecipazione).
Siglato il nuovo contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle imprese artigiane dei settori lavanderia e occhialeria
Confartigianato e le Federazioni di categoria Filtea-CGIL, Femca-CISL e Uilta-UIL hanno rinnovato il 30 aprile i contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese artigiane del settore lavanderia e del settore occhialeria. “Con questi due accordi – sottolinea il Vice Presidente di Confartigianato Gian Maria Rizzi, Delegato alle relazioni sindacali – si sta completando la tornata di rinnovi contrattuali nell’artigianato e le imprese si sono impegnate per adeguare i salari all'inflazione, nonostante la difficile fase congiunturale”. L’accordo per il settore lavanderie riguarda 50.000 lavoratori, quello per le occhialerie interessa 5.000 dipendenti. Gli incrementi salariali per entrambi i contratti sono pari al 9,39%. Per quanto riguarda le lavanderie è previsto un aumento medio mensile della retribuzione, riferito al 3° livello, pari a 99,98 euro, mentre per le occhialerie, l’aumento medio mensile, riferito al 3° livello, è pari a 101,46 euro. In entrambi i contratti viene disciplinato l’apprendistato professionalizzante, confermando il meccanismo della determinazione delle retribuzioni in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Prevista inoltre una maggiore possibilità per le imprese di utilizzare i contratti a termine e il part time.