Tintolavanderie, arriva il «responsabile tecnico» pur tra molti dubbi

Entro il 27 marzo le imprese di tintolavanderia dovranno designare un responsabile tecnico “professionalmente qualificato” valere a dire in possesso dei requisiti previsti dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84. In tale data scade, infatti, il periodo transitorio di tre anni che il legislatore aveva previsto per permettere alle imprese di mettersi regola con la nuova disciplina di settore e alle Regioni di stabilire i contenuti e i programmi dei corsi di qualificazione tecnico-professionale. A ridosso del 27 marzo l’assetto normativo previsto dalla legge n.84/06 è ben lontano dall’essere compiuto. In sostanza, nonostante siano passati tre anni dal varo della legge che ha definito gli standard formativi del settore, il nuovo sistema di idoneità professionale ha mosso solo i primi passi: a oggi la Conferenza Stato-Regioni ha solamente avviato l’esame di merito presso l’apposita commissione tecnica, ed è in via di predisposizione uno schema di accordo. Questo, nonostante i continui interventi di Confartigianato Anil che ha sollecitato a più riprese la Conferenza Stato-Regioni a definire con celerità i criteri generali per permettere al sistema di qualificazione di partire. In mancanza di un quadro di riferimento chiaro e definito, sia in termini di formazione sia relativamente agli atti formali che le imprese devono compiere per designare il responsabile tecnico, Anil Confartigianato ha fornito alcune indicazioni per permettere alle imprese di tintolavanderia di far fronte all’obbligo. Anil Confartigianato esamina i casi di tre distinte tipologie di imprese. La prima riguarda le imprese che già operavano alla data di entrata in vigore della legge. Facendo valere i periodi lavorativi previsti dalla norma, hanno pieno titolo a designare un responsabile tecnico in possesso della relativa idoneità professionale. Anil Confartigianato ritiene che le imprese artigiane possano provvedere alla designazione presentando una dichiarazione alla CPA, Albo Imprese Artigiane. Le imprese artigiane che si sono iscritte successivamente alla data di entrata in vigore della legge devono essere certe di aver maturato i requisiti professionali previsti dall’articolo 2, facendo valere i periodi lavorativi o l’eventuale possesso dei titoli ed attestati validi ai fini del riconoscimento dell’attività professionale. Per le imprese iscritte dopo l’entrata in vigore della legge che non ancora maturato l’idoneità, Anil Confartigianato ritiene che le stesse possano designare un soggetto al quale affidare la funzione di responsabile tecnico presentando, come nel caso precedente, una dichiarazione all’Albo delle Imprese Artigiane. Il Registro, a sua volta, provvederà ad una specifica “annotazione” che indicherà la posizione del soggetto designato a quella data. Sempre l’annotazione, permetterà di accertare la successiva maturazione dei requisiti del soggetto.


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IN BREVE - Lavoro occasionale, l’Inail accoglie i correttivi di Confartigianato

Il Ministero del Lavoro e la Direzione generale dell’Inail hanno accolto le proposte indicate da Confartigianato Imprese per migliorare l’istituto del “lavoro occasionale”, introdotto in Italia dal decreto legislativo 276/2003. Le istruzioni operative inizialmente diffuse dall’Inail prevedevano che il premio assicurativo dovuto all’Istituto sarebbe stato calcolato sui compensi effettivamente percepiti dal collaboratore, tenendo conto, però, del minimale e del massimale di rendita. E’ su questo punto che Confartigianato ha avuto ragione, ottenendo il parere positivo di Inail e Ministero del Lavoro affinché “la base imponibile delle collaborazioni occasionali” venga calcolata sui “compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro”.