Dichiarazione redditi Le Confederazioni delle Pmi sollecitano al Ministro Tremonti proroga al 16 luglio della scadenza per i versamenti

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Incentivi Gpl e metano, lo Sviluppo Economico riordina i provvedimenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico fa chiarezza sugli incentivi statali per la trasformazione a Gpl o a metano degli autoveicoli appartenenti alle categorie antinquinamento comprese tra euro 0 e euro 3 e oltre, dopo le modifiche apportate dal decreto legge 5/2009 e dalla relativa legge di conversione che hanno rideterminato l’entità dell’incentivo e le modalità operative di accesso alla misura. Il risultato a cui sono giunti i tecnici ministeriali, è contenuto in una tabella che riassume in senso cronologico l’entità dei contributi suddividendoli nei periodi di vigenza dei singoli provvedimenti legislativi. Il criterio utilizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per fissare il trattamento che spetta a ogni cittadino che ha fatto richiesta del contributo è determinato dalla data di prenotazione dell’incentivo che risulta presso il sistema informatico messo a disposizione dal Consorzio Ecogas. Per le prenotazione effettuate fino al 6 febbraio 2009 il contributo è pari a 350 euro per la trasformazione a Gpl e 500 euro per la trasformazione a metano. Beneficiano della misura gli autoveicoli appartenenti a tutte le categorie (da euro 0 a euro 5). Dal 7 febbraio al 11 aprile 2009 il contributo sale a 500 euro per la trasformazione a Gpl e a 650 euro per la trasformazione a metano. Nessuna modifica per quanto riguarda le tipologie di veicoli beneficiari della misura. A partire dal 12 aprile 2009 cambia l’entità dell’incentivo a seconda della categoria di inquinamento dell’autoveicolo. Per le trasformazioni a GPL delle autovetture più inquinanti, quelle comprese tra euro 0 e euro 2 l’incentivo è pari a 500 euro, mentre per quelle euro 3 e oltre, l’importo erogabile scende a 350 euro. Identico scalino anche per le trasformazioni a metano: 650 euro (euro 0,1 e 2); 500 euro (euro 3 e oltre).


Contratti di rete: imprenditori responsabili, ma nei limiti del fondo consortile

La cautela è d’obbligo, ma se anche alla Camera scatterà il disco verde per le modifiche appena approvate dal Senato alla legge 33 del 2009, che riformulano alcuni punti dell’articolo 3 in materia di Contratto di rete, Confartigianato potrà festeggiare un’importante vittoria. Nel testo licenziato dall’assemblea di Palazzo Madama ritornano, tra l’altro, gli incentivi alle aggregazioni d’imprese previsti dalla Finanziaria 2006 e scompare il pericolo per i singoli soggetti che sottoscrivono il nuovo contratto di rispondere in maniera illimitata verso i terzi, e quindi di mettere in gioco pure il proprio patrimonio personale. Entrambi i correttivi, fortemente sostenuti da Confartigianato, sono stati introdotti dall’emendamento bipartisan n. 1.300 presentato dai Senatori Gian Carlo Sangalli (PD) e Sergio Vetrella (PDL). L’occasione per la revisione della legge, approvata da poco più di un mese (8 aprile) è stato offerto dall’iter approvativo del DDL 1195 che contiene norme su reti e distretti d’imprese. L’emendamento corregge alcuni aspetti del Contratto di rete – il nuovo istituto che consente alle piccole imprese di incanalare le energie, le risorse e la progettualità verso un obbiettivo comune e definito, senza per questo fondersi o connettere in modo integrato – che Confartigianato aveva giudicato ‘migliorabili’. La prima correzione – e forse la più attesa – limita la responsabilità verso i terzi delle imprese legate dal Contratto di rete. Ora tale responsabilità viene riferita esclusivamente al fondo consortile, attraverso il richiamo all’articolo 2615 del codice civile. In sostanza, se in DDL 1195 sarà tradotto il legge, i terzi non potranno rivalersi sul patrimonio dei singoli contraenti, com’è attualmente previsto dalla legge 33/2009. Una seconda modifica introdotta dal Senato reintroduce gli incentivi alle imprese previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), “previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto il Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Gli incentivi sono quelli messi in campo per i distretti produttivi che vengono così estesi anche alle reti di imprese. Un altro aspetto rilevante introdotto dall’emendamento n. 1.300 è quello che stabilisce la necessità di enunciare nel Contratto gli obiettivi strategici delle attività comuni poste a base della rete “che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e competitiva sul mercato”. Una previsione che evidenzia la volontà del legislatore di favorire la diffusione di strumenti aggregativi per spingere le imprese a innovare, a riposizionarsi sul mercato, a ridefinire le strategie per una sempre migliore competizione, e non a supportare le attività compiute in precedenza, in termini di processo produttivo o di business di riferimento.


Sicurezza sul lavoro, dal 16 maggio i nuovi adempimenti

Non passa la richiesta di Confartigianato e delle altre organizzazioni datoriali, che nelle scorse settimane avevano sollecitato il Ministero del Lavoro a spostare in avanti l’entrata in vigore di alcune disposizioni previste dal Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro. Che ora sono operative. In particolare dal 16 maggio è scattato il divieto di effettuare visite preassuntive, e gli obblighi di dotare il documento di valutazione dei rischi di data certa e di effettuare anche la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato. Ma a breve il decreto correttivo al Testo Unico approvato a fine marzo da Palazzo Chigi potrebbe rimescolare nuovamente le carte, introducendo nuove significative modifiche anche alle misure per le quali è appena scattato il disco verde. Per questo motivo la Confederazione aveva sollecitato il differimento dei nuovi obblighi al 16 agosto 2009, così da sincronizzare la scadenza delle proroghe con l’emanazione del decreto correttivo. Una proroga al 15 agosto è stata comunque concessa, riguarda il termine per comunicare all’Inail in via telematica, il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, eletto tra i lavoratori. A partire dal 16 maggio è previsto che le imprese integrino il documento della sicurezza con le valutazioni relative al rischio connesso allo stress lavoro correlato. Le valutazioni riguarderanno le eventuali conseguenze di natura psicologica che potrebbero derivare, ad esempio, da incompatibilità ambientale, dai ritmi lavorativi, o dalla non corretta organizzazione del lavoro. Nella stessa data il documento di valutazione dovrà riportare la data certa della sua elaborazione. Un preciso divieto riguarderà anche le visite preassuntive. In tutte le aziende nelle quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il medico competente non potrà più sottoporre i lavoratori a vista medica prima della loro formale assunzione da parte dell’impresa.