13 Novembre 2008, h. 00:00

Per gli apprendisti paga in percentuale

Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.

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