8 Febbraio 2008, h. 00:00

Studi di settore: il contraddittorio al centro dell’accertamento

Si torna a parlare di studi di settore. L’Agenzia delle Entrate ha fornito nei giorni scorsi importanti chiarimenti sull’utilizzo dello strumento in sede di accertamento. In primo piano il ruolo del contraddittorio, indicato come fase essenziale per conferire fondatezza alle verifiche. In realtà, la circolare dell’Agenzia non si discosta dai precedenti orientamenti, ma compie diversi passi in avanti fornendo agli Uffici locali un quadro di riferimento organico per gestire al meglio il contraddittorio, con il fine di dare un’adeguata motivazione sia all’atto di adesione del contribuente, ma anche, nel caso in cui non ci sia adesione, al successivo avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza, finalmente, su quello che Confartigianato ha considerato da sempre come uno degli aspetti più critici degli studi di settore. Secondo la Confederazione, infatti, l’unico strumento che ha a disposizione un’azienda in sede di accertamento, per giustificare ricavi inferiori (ovviamente in assenza di comportamenti illeciti) a quelli che emergono dal software GERICO, è proprio il contraddittorio. Se questo non viene applicato in modo puntuale, si riducono sensibilmente le possibilità del contribuente di giustificare i mancati incassi. Proprio le difficoltà e le carenze che fino a oggi hanno caratterizzato l’impiego del contraddittorio, hanno spinto Confartigianato a contrastare l’inserimento – avvenuto in modo unilaterale – degli indicatori di normalità economica. Infatti, se l’esperienza avesse dimostrato che il contraddittorio forniva comunque sufficienti garanzie ai contribuenti, le carenze degli indicatori avrebbero potuto essere recuperate in quella sede. La circolare delle Entrate, a questo proposito, introduce un’importante novità che ‘depotenzia’ gli indicatori: i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori a quelli desumibili dagli indicatori di normalità economica non saranno soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, spetterà all’Amministrazione finanziaria fornire elementi di prova per motivare gli scostamenti accertati. Agli indicatori di normalità economica, quindi, non viene riconosciuta una piena capacità di rappresentare adeguatamente l’effettiva situazione produttiva del contribuente. La stima degli studi settore potrà essere utilizzata, in sede di accertamento, con modalità da considerare “sperimentali”, e i maggiori ricavi o compensi da essi desumibili costituiranno una “presunzione semplice”. L’Agenzia delle Entrate interviene anche sull’ ”intervallo di confidenza”. Per la prima volta si stabilisce, in modo chiaro ed inequivocabile, che i soggetti che si trovano all’interno di detto intervallo “devono considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore”. Gli accertamenti si spostano dunque sui “non congrui”, i soggetti che hanno dichiarato un ricavo al di sotto dell’intervallo di confidenza.

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