1 Febbraio 2008, h. 00:00

Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”

Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.

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