9 Gennaio 2008, h. 00:00

Al via le pensioni che non piacciono agli artigiani

In tema di pensioni sono diverse le novità contenute nella riforma del Welfare (“Norme per l’attuazione del protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007 e ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”) approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 21 dicembre. Il base alle nuove norme dal 1° gennaio 2008 cambiano, tra l’altro, i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità e vengono introdotte finestre di uscita anche per le pensioni di vecchiaia. Confermata, invece, la penalizzazione dei lavoratori autonomi che dovranno lavorare un anno in più rispetto a quelli dipendenti per aver diritto al trattamento pensionistico. Qualche novità, ma nessun cambiamento sostanziale di rotta rispetto a quanto già previsto dal Protocollo del Welfare del 23 luglio scorso che non aveva incassato la fiducia di Confartigianato perché, come ribadito dal Presidente della Confederazione Giorgio Guerrini, conteneva, e contiene tutt’ora, “inaccettabili discriminazioni tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti – che dovranno essere corrette – , oltre a comportare un forte innalzamento della spesa pubblica”. Secondo i calcoli nel prossimo decennio la spesa previdenziale crescerà di circa 29 miliardi di euro. Denaro interamente assorbito dalle pensioni, che non sarà così impiegato per sostenere le politiche attive del lavoro, lo sviluppo e la competitività economica del Paese. Di seguito le principali modifiche e le novità apportate alla normativa. REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’ – Mantiene il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età anagrafica, chi ha maturato 40 anni di contribuzione (di cui 35 utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità). Per quanto riguarda l’accesso al pensionamento con 35 anni di contributi, viene abolito lo scalone Maroni che consentiva l’accesso alla pensione solo ai lavoratori dipendenti che avevano raggiunto i 60 anni (61 per gli autonomi). Con le nuove regole da gennaio 2008 a giugno 2009 potranno andare in pensione i lavoratori dipendenti con 35 anni di contribuzione e 58 anni di età. Gli autonomi dovranno lavorare un anno in più e accederanno alla pensione solo a 59 anni. A partire da luglio 2009, fermo restando il requisito minimo di 35 anni di contribuzione, si aggiunge un ulteriore requisito, rappresentato dalla cosiddetta “quota”, un valore che si ottiene sommando gli anni di età anagrafica a quelli di anzianità contributiva. La quota, partendo dal valore 95 del 2009, sarà progressivamente innalzata fino a 97 nel 2013. Di seguito gli “scalini” per i lavoratori autonomi: – dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010 si applica quota 96, con almeno 60 anni di età; – dal 1° gennaio 2011 si passa a quota 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni; – dal 1° gennaio 2013 scatta quota 98 e l’età minima di 62 anni. I nuovi requisiti non sono applicabili ai lavoratori che al 31 dicembre 2007 risultano già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione (57 anni di età e 35 anni di contribuzione), che potranno esercitare il proprio diritto in qualsiasi momento. Rimane ferma, sia per i dipendenti che per gli autonomi, la possibilità di conseguire la pensione di anzianità (denominata “vecchiaia” per quelli rientranti nel sistema contributivo) con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dal requisito anagrafico. DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’ – Per le pensioni acquisite con un’anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni uno specifico comma prevede che il Governo si impegni a stabilire entro il 2011 la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime. Fino a quella data vengono confermate le attuali regole che prevedono 4 finestre ogni anno. Nel caso dei lavoratori autonomi queste corrispondono al 1° ottobre (per chi matura i requisiti entro il primo trimestre), al 1° gennaio (per chi li consegue nel secondo trimestre), 1° aprile dell’anno successivo (per chi li raggiunge nel terzo trimestre) e 1° luglio dell’anno successivo (per chi ottiene i requisiti nel quarto trimestre). Per le pensioni di anzianità maturate con meno di 40 anni rimangono invece ferme le due finestre previste dalla riforma Maroni. DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA – Una novità assoluta contenuta nella legge è quella che ricorda l’introduzione delle finestre per le pensioni di vecchiaia. La norma è la stessa che disciplina le decorrenze per le pensioni di anzianità acquisite con 40 anni di contribuzione.

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