16 Novembre 2007, h. 00:00

L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento

Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.

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