20 Aprile 2009, h. 00:00

Autotrasporto: Accise, è tempo di rimborsi

E’ disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it) il software per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione acquistato nel corso del 2008. Le Dogane, nella pagina del sito dedicata al download del programma, sottolineano che l’invio telematico della dichiarazione non è ancora attivo; nel frattempo le imprese di autotrasporto possono consegnare la domanda su supporto magnetico/ottico all’ufficio territoriale di competenza. L’ultima data utile per presentare l’istanza è il prossimo 30 giugno. Le imprese richiedenti possono scegliere di utilizzare gli importi a credito per compensare tasse e imposte da pagare, oppure possono richiedere il rimborso in denaro. Nel primo caso l’importo del credito può essere utilizzato entro l’anno solare in cui il credito è sorto. Le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2009, potranno essere rimborsate presentando un’apposita richiesta agli uffici dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio entro il 30 giugno 2010. Ai fini dell’esatto calcolo dei benefici è necessario scomporre il periodo in cui sono stati effettuati i consumi di gasolio. Nell’intervallo compreso tra il 1° gennaio ed il 19 marzo 2008 il beneficio riconoscibile è pari a 19,78609 euro per mille litri di prodotto, mentre per i consumi effettuati tra il 20 marzo 2008 ed il 30 aprile 2008 è di 2,95609 euro. Infine, per il carburante utilizzato tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2009, l’agevolazione è pari a 19,78609 sempre per mille litri di prodotto. La novità principale di quest’anno riguarda l’esclusione dalla misura agevolativa delle imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate. Non si tratta però di una vera e propria cancellazione del beneficio, piuttosto di una sospensione. Il disco rosso arriva dall’Unione Europea che non si è ancora pronunciata in ordine all’accoglibilità della richiesta di proroga per tale categoria di automezzi. Una volta resa nota la decisione comunitaria, l’Agenzia delle Dogane fornirà tutte le indicazioni utili al recupero del beneficio. Nessun cambiamento, invece, per le imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e per le altre categorie di esercenti il trasporto di persone, come ad esempio, gli enti pubblici e le imprese di trasporto a fune.

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