21 Novembre 2007, h. 00:00

Sospensione dell’attività imprenditoriale in edilizia, il Ministero ci ripensa

La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. La notizia viene direttamente dal Ministero del Lavoro che attraverso una circolare, la numero 24/2007 del 14 novembre, fornisce le prime indicazioni operative al personale ispettivo. Si legge nel documento: “La nuova formulazione contenuta nell’articolo 5 L.123/2007 riprende sostanzialmente i contenuti dell’art. 36bis del D.L. 223/2006, ampliando però sia la platea dei destinatari che i presupposti operativi del provvedimento interdittivo (…). L’elemento innovativo introdotto dall’art. 5 della L. n.123/2007, rappresentato dal presupposto delle ‘gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza’, non fa altro che rafforzare l’efficacia dello strumento interdittivo, in particolare in tutte quelle realtà caratterizzate da rischi rilevanti e da una particolare incidenza del fenomeno infortunistico. Ne consegue, pertanto che la nozione di attività imprenditoriale, già interpretata nel senso di ‘unità produttiva’ (…) non può non ricomprendere necessariamente, anche le aziende operanti nel settore edile nel quale, come noto, maggiormente si avverte l’esigenza di elevare gli standard di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro”. Così il Ministero del Lavoro conferma la linea espressa del sottosegretario Antonio Montagnino che nello scorso agosto, tramite un comunicato stampa, aveva ribaltato l’interpretazione che il suo dicastero aveva dato della norma attraverso la circolare n. 29 del 28 settembre ’06. Che recitava: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” Ritorna così in campo una norma duramente contestata da Anaepa Confartigianato. “L’abbiamo detto e ribadito da subito: non siamo contrari al fatto che chi ha sbagliato paghi – dichiara il segretario di Anaepa Confartigianato Stefano Bastianoni. Contestiamo il fatto che l’errore di uno sia fatto pagare a molti, in questo caso a tutto un cantiere. Si tratta di una misura eccessiva che colpisce in modo indiscriminato e che rischia di paralizzare un intero comparto. Sul fronte formale, poi, la circolare del 28 settembre 2006 aveva inquadrato il problema nella sua essenzialità. Ci meraviglia che questa filosofia sia stata ribaltata da chi l’aveva messa a punto”.

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