22 Gennaio 2025, h. 11:33
ARTIGIANATO – Nasce l’Albo nazionale delle botteghe storiche per la valorizzazione dei territori italiani
La legge che istituisce l’Albo nazionale per tutelare e valorizzare botteghe artigiane e negozi di particolare rilievo sotto il profilo storico, culturale e commerciale (Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219) è finalmente arrivata a compimento. Il decreto rappresenta un punto di arrivo fondamentale ai fini della valorizzazione delle botteghe storiche e di qualità più volte auspicato da Confartigianato.
Le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici commerciali di eccellenza sono alla base della tenuta degli ecosistemi urbani e sono anche un riferimento fondamentale per un turismo di qualità, che valorizzi il genius loci dei nostri territori.
Riconoscere alle botteghe e agli esercizi commerciali storici un valore certificato dall’appartenenza a un albo può costituire un valido aiuto per invertire la rotta del depauperamento dell’offerta commerciale nei centri urbani e permettere a queste imprese di ottenere sia un riconoscimento in termini di premialità sia una significativa visibilità nei confronti del consumatore e del pubblico in generale, rafforzandole in termini imprenditoriali.
È oramai un fenomeno diffuso la creazione di botteghe storiche fittizie, che fanno ricorso impropriamente alla denominazione “Antica” o “Antico” seguita dal nome del tipo di bottega. Questi esercizi ingannano il turista che non ha gli strumenti per distinguere un esercizio storico autentico da uno non autentico e sottraggono mercato alle vere botteghe storiche, che con difficoltà hanno portato avanti le attività fino ad oggi, operando in un contesto di mercato difficile e in continuo mutamento.
La nuova legge mette fine a questi equivoci, creando un sistema oggettivo di riconoscimento delle imprese commerciali e storiche di qualità e delle attività storiche di eccellenza.
Tuttavia, riteniamo importante per il futuro, prevedere anche un sostegno economico alle misure previste dal decreto.
Per agevolare e supportare le attività inserite negli albi in oggetto, auspichiamo l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di un fondo per le imprese storiche e di eccellenza.
Riteniamo inoltre necessario rinforzare la misura che prevede la creazione di percorsi conciliativi tra le botteghe artigiane e gli esercenti con i rispettivi proprietari dei locali. Se il percorso conciliativo non è sufficiente occorrono aiuti concreti per arginare il caro affitti, che amplifica la brevità del ciclo di vita delle attività commerciali e artigiane, le quali rapidamente vengono sostituite da nuove attività, spesso omologate e simili, a discapito della qualità e dell’autenticità.
Le dinamiche dei valori immobiliari, infatti, portano molte imprese a non riuscire a stare più sul mercato anche se il loro prodotto è apprezzato anche dai turisti, come appunto è il caso di molte attività artigianali.
Da ultimo evidenziamo la necessità di creare un raccordo con la disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Si tratta del primo strumento europeo per la tutela dei prodotti non agroalimentari che, come per quelli a marchio DOP/IGP, andrà a tutelare le produzioni artistiche nazionali con uno specifico marchio europeo. In questo contesto si collocheranno molte realtà imprenditoriali che operano con i requisiti della storicità e dell’eccellenza e che dovranno essere valorizzati anche nel contesto che si andrà a creare con lo strumento oggetto della presente proposta normativa, ma che sicuramente costituiranno un ulteriore tassello nella valorizzazione del tessuto imprenditoriale e produttivo italiano di qualità.
Le disposizioni di maggior interesse istituite dal provvedimento:
Definizioni (art. 1)
Vengono introdotte le definizioni di: “attività commerciale storica”, “bottega artigiana” ed “esercizio pubblico storico”.
Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici (art. 3)
Si prevede che comuni, unioni di comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici: per attività esistenti da almeno 50 anni o altro periodo stabilito da normativa regionale e di particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali.
I soggetti già iscritti ad albi esistenti verranno iscritti di diritto nei nuovi albi (anche se non in possesso dei requisiti previsti). I titolari di attività economiche potranno fare richiesta di iscrizione. È prevista anche la possibilità di subentro nella titolarità o gestione dell’attività e mantenimento della qualificazione sulla base di determinati requisiti (anche per i dipendenti con almeno 10 anni di lavoro presso l’attività).
Attività storiche di eccellenza (art. 4)
Si introduce la definizione di Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza, per le attività commerciali e gli esercizi pubblici con:
almeno 70 anni di attività (con interruzioni/sospensioni non superiori ad un anno) connotate da particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali, svolte nello stesso locale (che ha conservato aspetto storico, interni e arredi e un’elevata qualità progettuale e dei materiali);
gestione per almeno 3 generazioni consecutivi da una medesima famiglia;
ubicazione in zone territoriali omogenee o equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale.
Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali (art. 5)
Si prevede il riconoscimento del diritto di prelazione – limitatamente ai locali detenuti, anche in caso di vendita dell’intero complesso immobiliare – in caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati e la possibilità per le attività di essere classificate, su istanza degli interessati, quali beni culturali dal Ministero della cultura che potrà apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o attività.
Istituzione dell’Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni (art. 6)
Viene istituito l’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici:
costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome;
con una specifica sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza;
gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e con la cura degli aspetti promozionali da parte del Ministero della Cultura
È demandata ad un decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento l’individuazione delle modalità attuative per la creazione dell’albo, della sezione specifica delle attività storiche di eccellenza, del sito internet dedicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, del rinvio nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a, nonché delle modalità di raccordo con gli enti locali interessati.
Misure di valorizzazione (art. 9)
Il Ministero del turismo provvederà ad adottare misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività coinvolte. Le iniziative possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.