6 Gennaio 2021, h. 13:09
COVID 19 – In vigore il decreto legge con le ulteriori misure anti-contagio per il periodo 7-15 gennaio
Il Governo interviene con ulteriori misure anti-Covid per il periodo dal 7 al 15 gennaio. Il decreto legge che le contiene, pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, stabilisce, in particolare, le regole per gli spostamenti tra le diverse zone del Paese.
Tra il 7 e il 15 gennaio rimarranno vietati gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Fanno eccezione quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, mentre non sarà possibile recarsi verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Nei giorni 9 e 10 gennaio tutto il Paese sarà zona “arancione” – ad eccezione delle Regioni che saranno definite zone “rosse” – e quindi si applicheranno le misure di divieto di spostamento al di fuori del proprio Comune e le altre misure previste dall’art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020. Per questi giorni è confermata la cosiddetta deroga per i “piccoli Comuni”: questo significa che saranno consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Nelle “zone rosse” – che saranno identificate in base all’andamento epidemiologico presumibilmente nella giornata dell’8 gennaio – fino al 15 gennaio sarà comunque consentito lo spostamento, all’interno del proprio Comune, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone (oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). Anche in questo caso vale la deroga per i “piccoli Comuni” (possibilità di spostamento dai Comuni con meno di 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 km con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia).
Resta confermata, tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 (che ha efficacia fino al 15 gennaio) e dalle successive ordinanze.
L’art. 2 del decreto, inoltre, individua nuovi criteri per l’assegnazione delle zone arancioni e rosse che dovranno essere individuate, in base dell’andamento epidemiologico, dal Ministero della Salute in base al monitoraggio che dovrebbe essere reso noto venerdì 8 gennaio. Sono, infatti, scadute le precedenti ordinanze del Ministero che individuavano le regioni arancioni e rosse e pertanto, in assenza di nuove ordinanze, dal 7 gennaio tutte le regioni risulteranno in zona gialla – seppur definita “rafforzata” dal divieto di spostamento tra regioni – (ad eccezione dei giorni 9 e 10 gennaio che, come detto, il decreto-legge stabilisce come “arancioni” per l’intero Paese con le eventuali eccezioni per le zone rosse).
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