4 Febbraio 2019, h. 17:11

AUTOTRASPORTO – Emergenza Genova: pubblicato in G.U. il Decreto per ristorare i trasportatori dai disagi subiti dal crollo del viadotto Polcevera

Si informa che sulla G.U. del 30/01/2019 è stato pubblicato il Decreto 24 dicembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che definisce tipologie di spesa, criteri e modalità di erogazione dei ristori a favore degli trasportatori che hanno sostenuto maggiori costi e subito maggiori oneri, in conseguenza del crollo del Viadotto Polcevera.

Tale intervento copre la frazione d’anno 2018, a seguito del crollo del 14 agosto e fino al 31 dicembre. Per tale periodo è stato ipotizzato un numero complessivo di almeno un milione di viaggi per i quali ammettere il ristoro, con la conseguente individuazione di un rimborso teorico massimo pari a 20 euro a viaggio;

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 20 milioni di Euro. I beneficiari sono imprese iscritti all’albo dell’autotrasporto che esercitano attività per conto di terzi, ai sensi dell’art. 40 della L. 6 giugno 1971, n. 298.

Il soggetto attuatore è l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, che svolge le istruttorie e pubblica sul proprio sito internet gli avvisi con i termini di presentazione domande e trasmette l’elenco di quelle ammissibili al Commissario delegato.

Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano:

a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall’ attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;

b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.

Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le missioni di viaggio che abbiano comportato il trasporto di merce, ivi comprese le attività di riposizionamento dei container.

Nell’ipotesi di missioni di viaggi aventi destinazione il Comune di Genova che abbiano comportato un numero di consegne superiori a cinque, alla missione di viaggio é attribuito un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5.

In ogni caso giornalmente non può essere riconosciuto, ai fini del ristoro dei maggiori oneri sostenuti, un numero superiore a cinque missioni di viaggio per ciascun automezzo, ivi incluse le maggiorazioni derivanti dall’applicazione del coefficiente moltiplicativo sopraindicato.

Tocca QUI per scaricare il testo del Decreto

 

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