11 Novembre 2008, h. 00:00

Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio

Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.

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