9 Settembre 2008, h. 00:00

INAIL: ANCHE SOCI, COLLABORATORI E COADIUVANTI NELLA DENUNCIA NOMINATIVA

Si allarga la platea dei destinatari dell’obbligo di denuncia nominativa all’Inail, che dal 18 agosto riguarda anche il datore di lavoro artigiano, il socio artigiano, nonché i soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari. Un parere negativo sull’introduzione del nuovo adempimento è quello che Confartigianato ha fornito nei giorni scorsi alla Direzione Generale dell’Inail e al Ministero del Lavoro. Secondo la Confederazione, infatti, il nuovo obbligo è “reso inutile dalle recenti novità legislative”. Di parere opposto il Ministero del Lavoro, secondo il quale sono proprio gli ultimi atti del Governo a giustificarne l’introduzione. In particolare, è stato sottolineato come con l’abrogazione del libro matricola e la contestuale istituzione del Libro Unico del Lavoro (che non prevede l’obbligo di registrazione per datori, soci, collaboratori e coadiuvanti di imprese artigiane) è venuto meno qualsiasi strumento di individuazione di questi soggetti ai fini assicurativi. Da qui la riproposizione della cessata Denuncia Nominativa degli Assicurati. Nel dettaglio, i lavoratori interessati alla nuova prescrizione sono i collaboratori coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali, soci lavoratori in attività commerciale e di imprese in forma societaria “qualora gli stessi non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. La denuncia deve essere effettuata almeno un giorno prima dell’inizio dell’attività del lavoratore e può essere inoltrata via fax (numero verde 800657657) o in via telematica sul sito internet www.inail.it.

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