6 Giugno 2008, h. 00:00
Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze
Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.
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