6 Maggio 2008, h. 00:00

Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro: arrivano i primi chiarimenti

Il Testo unico sulla Sicurezza del Lavoro arriva finalmente al capolinea. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 aprile, si è concluso il lungo percorso di riformulazione del corpus normativo in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che entrerà definitivamente in vigore a partire dal prossimo 15 maggio 2008. Sino a tale data, dunque, la ‘626’ non andrà in pensione. Prima che il provvedimento diventi operativo in tutte le sue parti dovrà passare, però, ancora del tempo. Fissata per il 1° agosto, trascorsi cioè 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore del provvedimento cardine dell’intero sistema: le disposizioni in materia di “valutazione dei rischi”. Slittano dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012 le misure in tema di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Una posticipazione tecnica dovuta all’emanazione di una Direttiva UE (2008/46/Ce, in vigore dal 26 aprile 2008) che rappresenta il nuovo punto di riferimento in materia. Lo scorso 8 aprile Confartigianato ha convocato il Gruppo di Lavoro Nazionale sulla sicurezza per risolvere alcuni scogli interpretativi emersi dall’analisi del Testo Unico così come licenziato dal Governo. Di seguito le risposte ai quesiti che hanno una ricaduta pratica nell’attività delle imprese. COME SI FA PER ATTRIBUIRE CERTEZZA DI DATAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI? – Il nuovo testo Unico sulla Sicurezza prevede l’obbligo di predisporre un “Documento di Valutazione dei Rischi” la cui stesura deve poter essere ricondotta ad una “data certa”. Una previsione da tenere in debito conto, visto che la sua inosservanza comporta conseguenze giuridicamente rilevanti. Se è vero, infatti, che si tratta di un obbligo impossibile da sottovalutare, lo è almeno altrettanto il fatto che gli strumenti a disposizione delle imprese per certificare la data di predisposizione del documento sono davvero pochi, soprattutto se non si vuole ricorrere alla validazione notarile, di sicura efficacia, ma dal costo rilevante. A seguito di un’attenta analisi, Confartigianato è giunta alla conclusione che uno strumento potenzialmente molto utile e a basso costo potrebbe essere rappresentato dalla posta elettronica. Secondo il parere del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella P.A.) – sentito a riguardo – una via percorribile potrebbe essere quella della Posta Elettronica Certificata (PEC), un sistema che prevede il rilascio di una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. In sostanza, l’impresa convalida la data inviando a se stessa un messaggio PEC con allegato il Documento di Valutazione dei Rischi. Nel caso l’azienda non sia dotata del servizio PEC, può richiedere alla propria Associazione di appartenenza di effettuare l’invio, sempre a se stessa, del documento. In mancanza di un via libero ufficiale da parte dei Ministeri competenti all’utilizzo dell’e-mail ai fini della certificazione della data, il suggerimento è quello di rivolgersi comunque alla propria Associazione per valutare anche formule differenti. QUANDO UNA VIOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI È DEFINITA “REITERATA”? – La reiterazione di una violazione si ha quando un soggetto commette più di un illecito della ‘stessa indole’ (ovvero simile per natura dei fatti o modalità di condotta) nel corso di cinque anni. Elemento essenziale: la violazione deve essere stata accertata con provvedimento esecutivo. La reiterazione scatta anche quando più violazioni analoghe, sempre commesse nel quinquennio, vengano accertate con un unico provvedimento esecutivo. Un’eccezione alla regola, diversamente assoluta, si ha quando le violazioni sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una “programmazione unitaria”. Il pagamento delle sanzioni in forma ridotta blocca le pesanti conseguenze previste dalla legge, come l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione commessa in precedenza sia divenuto effettivo. SI APPLICANO LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AI FAMILIARI CHE COLLABORANO IN IMPRESE CON NATURA GIURIDICA DIVERSA DALL’ IMPRESA FAMILIARE? Ai “collaboratori familiari” in senso stretto, che rientrano cioè nella definizione di “impresa familiare” prevista dall’articolo 230 bis del Codice Civile, si applica l’articolo 21 del Testo Unico, che prevede l’equiparazione agli autonomi. Per i soggetti, sempre parenti, la cui collaborazione all’impresa non sia riconducibile a tale norma, si dovrà fare riferimento di volta in volta all’inquadramento giuslavoristico (dipendenti, soci, associati in partecipazione).

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