13 Maggio 2008, h. 00:00
Ricerca agevolata per le imprese
Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell’effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.
Notizie correlate:
Nessun articolo correlato.