13 Maggio 2008, h. 00:00

No all’estromissione per il bene in leasing

Con la risoluzione n. 188/E del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate torna sulla questione dell’estromissione dei beni immobili strumentali – norma prevista dalla Finanziaria 2008 – chiarendo che l’imprenditore non può estromettere tali beni dal suo patrimonio individuale quando questi siano stati acquisiti con un contratto di locazione finanziaria, in quanto non viene soddisfatto il requisito essenziale del “possesso”. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, il requisito del possesso è soddisfatto solo se il bene è posseduto in proprietà o in base ad un altro diritto reale. Tra questi non può essere ricompreso il contratto di leasing che non determina il possesso del bene oggetto del contratto, ma soltanto la sua mera detenzione. Pertanto, nel caso di un fabbricato strumentale detenuto in locazione finanziaria al 30 Novembre 2007, e riscattato entro il 30 aprile 2008, non può essere applicata l’estromissione dal patrimonio di impresa ai sensi della Finanziaria 2008.

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