23 Maggio 2008, h. 00:00
La formazione sulla sicurezza certificata nero su bianco
Si allunga la lista dei documenti che i datori di lavoro dovranno predisporre per essere in regola con il “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro”. Tra le prime disposizioni immediatamente applicabili, l’articolo 37, comma 14, ha istituito il “Libretto formativo”, sul quale dovranno essere registrate le attività di formazione del lavoratore previste dal “Decreto sicurezza”. A rigor di termini la compilazione del libretto non compare tra gli obblighi del datore di lavoro e appare evidente che la registrazione andrà effettuata di intesa tra le parti. I vantaggi della registrazione sono comunque evidenti: il libretto costituisce, infatti, una prova documentale – valida anche ai fini di eventuali controlli degli organi di vigilanza – della formazione erogata al lavoratore. In caso di neo-assunti il libretto rappresenta, inoltre, il documento in base al quale il datore di lavoro potrà programmare il percorso formativo del dipendente, evitando di fornire formazione su aspetti e competenze già acquisiti e registrati. Il format del libretto non sarà originale. In sostanza non è stato predisposto un nuovo modello: per lo scopo verrà utilizzato il “Libretto formativo del cittadino”, un documento che dal 2005 non è mai uscito dalla fase sperimentale e che pertanto non è entrato in uso. Lo strumento doveva servire per agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro. Un solo attestato che avrebbe dovuto riassumere molte informazioni, da quelle personali alle esperienze professionali e lavorative, titoli di istruzione e formazione, esperienze formative, competenze acquisite in percorsi di apprendimento. La differenza degli obiettivi perseguiti dai due documenti è fin troppo evidente. Per questo motivo Confartigianato, nelle scorse settimane, ha contattato gli organi competenti per ottenere dettagli e garanzie circa l’assoluta congruità del documento per i nuovi fini.
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