4 Aprile 2008, h. 00:00
Varata la “dura lex” della sicurezza sul lavoro
Il Governo ha licenziato in via definitiva il Decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un testo che il Ministro del Lavoro Cesare Damiano ha definito “uno dei più avanzati della legislazione europea”. Damiano ha anche aggiunto “ora la legge c’è, bisogna applicarla”. In realtà prima che il Testo Unico sia operativo in tutte le sue parti bisognerà attendere ancora del tempo. Una o due settimane tra la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; circa 90 giorni per l’entrata in vigore del provvedimento cardine dell’intero sistema, ovvero le disposizioni relative alla “valutazione dei rischi”. La proroga a queste ultime è stata concessa nel passaggio in Commissione Lavoro alla Camera che ha previsto ulteriori tre mesi per permettere alle imprese di adeguarsi ai nuovi obblighi. A fine giugno, comunque, potrebbe scattare un’ulteriore dilazione, infatti 90 giorni potrebbero non essere sufficienti per l’adeguamento di molte aziende alle nuove prescrizioni, soprattutto per quelle che svolgono attività pericolose. Proseguendo nel percorso a tappe che darà piena operatività al Testo Unico, è stata posticipata al 30 aprile l’entrata in vigore delle disposizioni sui campi magnetici contenute nel titolo VIII, capo IV, mentre bisognerà attendere fino al 26 aprile 2010 per quelle sulle radiazioni ottiche artificiali. La maggior parte delle disposizioni contenute nel Testo Unico sono già potenzialmente applicabili e attendono solo la stesura dei regolamenti e delle circolari interpretative. Rispetto al testo sui cui si sono confrontate le parti sociali e il Governo nelle scorse settimane, quello approvato presenta alcune novità introdotte nel passaggio parlamentare e in quello presso le autonomie locali. Le novità più rilevanti per le imprese riguardano lo spostamento in avanti delle date di entrata in vigore di alcune norme specifiche, ma soprattutto la soluzione – anche se di compromesso – del nodo delle sanzioni, uno degli aspetti più controversi dell’intera normativa, oggetto di forti critiche da parte di Confartigianato e del mondo imprenditoriale. In particolare, nelle ipotesi in cui il Testo Unico prevedeva come pena l’arresto da 6 a 18 mesi (nel caso di mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi, in settori particolarmente esposti agli incidenti, o in insediamenti industriali con almeno 200 lavoratori), ora il giudice dovrà convertire la pena detentiva in una cospicua ammenda – da 8 mila a 24 mila euro – se entro la fine del processo di primo grado risultano rimosse tutte le fonti di rischio e le irregolarità contestate. Restando in tema di valutazione dei rischi, è stata confermata un’importante agevolazione per le piccole imprese, quelle che occupano fino a 10 dipendenti: potranno autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio, in modo analogo a quanto già previsto dalla legge 626. Ma solo per diciotto mesi dalla pubblicazione dal decreto che darà attuazione alla norma, e comunque non oltre il 30/06/2012. Dal testo varato dal Governo scompare l’obbligo di denuncia, da parte dei funzionari di ISPESL, INAIL E IPSEMA, per le violazioni riscontrate nelle aziende assistite La nuova “626”, ridefinisce anche la natura dell’interpello: le risposte fornite dalla pubblica amministrazione ai quesiti non solo più vincolanti ma solo interpretative e direttive per l’attività di vigilanza.
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