1 Aprile 2008, h. 00:00
Obblighi assicurativi Inail: previsto il ricorso contro “diffide” e “certificati di variazione”
L’Inail, con nota numero 2667 del 12 marzo, ha esteso ai datori di lavoro la facoltà di impugnare le “diffide” che l’Istituto emette quando viene a conoscenza che non si è provveduto alle denunce di iscrizione, variazione o cessazione dell’obbligo assicurativo, previsti dall’articolo 12 del Testo Unico. Il ricorso contro la “diffida”, che invita il datore di lavoro a compiere l’adempimento entro 10 giorni, potrà essere presentato alla Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio. In caso di giudizio ‘sfavorevole’, al ‘datore’ è concessa una seconda possibilità per far valere le sue ragioni: ricorrere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non disponga la sospensione degli effetti della decisione di primo grado. Nella nota l’Inail precisa di ritenere ammissibile un’interpretazione estensiva dell’atto di diffida, ricomprendendo qualsiasi invito rivolto al datore di lavoro di adempiere all’obbligo assicurativo. Di conseguenza, risulta impugnabile anche il cosiddetto “certificato di variazione” (il documento attraverso il quale l’Istituto, preso atto degli accertamenti ispettivi, quantifica le somme dovute dal datore di lavoro e lo invita al pagamento delle stesse), dal momento che entrambi hanno identico contenuto sostanziale.
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