30 Aprile 2008, h. 00:00

Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa

Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI – La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI – Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE – La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE – Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA – Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas e l’acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA – Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI – Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA – Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.

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