24 Aprile 2008, h. 00:00
Il nuovo accordo del legno fa scattare gli stipendi dei lavoratori
Integrato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane del settore Legno, Arredamento e Mobili, chiuso lo scorso 11 ottobre. Il nuovo accordo, messo a punto dalla Commissione Tecnica Paritetica, è stato sottoscritto il 23 aprile dalle Organizzazioni Sindacali FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL. Oggetto dell’intesa, la definizione degli scatti di anzianità e dei periodi di prova e preavviso per i nuovi livelli/categoria F e C Super, introdotti lo scorso autunno. L’accordo prevede anche un’ulteriore novità: “Al fine di riconoscere un maggior valore alla professionalità” – si legge nel testo – è stata effettuata anche una riparmetrazione complessiva degli stipendi che entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2008. Gli aumenti previsti vanno dai 15,494 euro del livello AS, agli 8,522 del livello E. In termini di retribuzione, resta invariato lo stipendio dei lavoratori della categoria F, considerata una categoria di passaggio. Fissata in quattro settimane la durata del periodo di prova e in sei giorni quella del periodo di preavviso. Scatto di 11,181 euro per la categoria C Super. Lo stipendio base così aggiornato, passa da 775,86 a 796,23 euro. Ma solo dal 1° Dicembre 2008. Più articolato il piano dei periodi di prova e di preavviso dei lavoratori livello C Super. Per gli operai il periodo di prova è stato fissato in 6 settimane, e quello di preavviso in sei giorni. Più breve il periodo di prova degli impiegati: 3 mesi. Che scendono a 2 mesi nel caso di impiegati con esperienza almeno biennale nella mansione assegnata. Un mese di preavviso per i lavoratori con cinque anni di anzianità; un mese e mezzo quando l’anzianità di servizio è compresa tra cinque e dieci anni; due mesi, quando l’anzianità supera i dieci anni. Per quanto riguarda l’aggiornamento degli scatti di anzianità dei rimanenti livelli contrattuali, a partire dal prossimo dicembre i lavoratori troveranno in più in busta paga: 15,494 euro (AS), 13,944 (A), 11,879 (B), 10,329 (C), 9,296 (D), 8,522 (E). Il nuovo accordo introduce, inoltre, una norma contrattuale che regola i rapporti tra datore e lavoratore in caso di malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro e malattia professionale, quando l’evento si verifica nel periodo di prova o di preavviso. In queste circostanze è prevista la sospensione della prova o del preavviso che perdura fino al termine del periodo di malattia, comunque non oltre il periodo massimo consentito per la conservazione del posto. Il ritorno al posto di lavoro mette nuovamente in moto il meccanismo di calcolo dei giorni residui per la decorrenza del periodo di prova o di preavviso.
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