28 Marzo 2008, h. 00:00
Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.
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