14 Marzo 2008, h. 00:00

Per il Decreto Sicurezza si avvicina l’ok finale

Marcia a tappe forzate per il Decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che in pochi giorni ha ottenuto i sì del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Stato Regioni e che ora è all’esame delle Commissioni Lavoro e Affari costituzionali della Camera che entro quaranta giorni dovranno esprime il parere di conformità sul testo. Prima che le disposizioni contenute nello schema di Decreto entrino in vigore, bisognerà attendere ancora del tempo. Il varo del Decreto, infatti, potrebbe avvenire a pochi giorni dalle elezioni, fissate per il 13 e 14 aprile. Per il momento, dunque restano in vigore le vecchie regole, quelle previste dal Decreto legislativo 626/94, come modificate dalle legge 123 dello scorso agosto. Il ruolino di marcia della nuova legge prevede per il 18 marzo un ulteriore passaggio: l’audizione delle parti sociali presso la Commissione Lavoro del Senato. In quella sede Confartigianato presenterà un nuovo documento con le osservazioni al testo del Decreto così come approvato dalla Conferenza Stato Regioni. Il Testo unico sulla sicurezza è formato da 303 articoli che riorganizzano un corpus appesantito da 60 anni di stratificazioni legislative. Una volta approvato, si applicherà a tutte le aziende private, al settore pubblico e a tutte le attività a rischio. Le norme riguardano, indistintamente, i lavoratori dipendenti, gli autonomi (per la prima volta in Italia sono stati introdotti obblighi anche per questa categoria, a valere su tutti i settori e non solo su quello dei cantieri mobili) e pure i collaboratori a progetto e i cosiddetti co.co.co., e trovano applicazione anche nel caso di prestazioni lavorative occasionali. Centrale nel meccanismo di tutela, la valutazione dei rischi. Spetterà al datore di lavoro considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi i pericoli derivanti da stress lavoro-correlati, da differenze linguistiche, dall’età o dalle differenze di sesso. I risultati della valutazione dovranno essere riportati nell’apposito documento di “valutazione”. Il capitolo più discusso dell’intero testo – che ha attirato le critiche di Confartigianato – riguarda la revisione del sistema delle sanzioni: colpite con pene estremamente severe anche mancanze di natura formale, violazioni che, in sostanza, non determinano situazioni di pericolo reale per i lavoratori. In linea generale si può dire che è stata effettuata un’operazione di forte appesantimento delle sanzioni con un marcato effetto moltiplicatore rispetto a quelle vigenti. Anche l’impianto assume connotazioni differenti, in quanto incentra la sanzione penale sulla mancanza di valutazione del rischio, ritenuta la misura di prevenzione imprescindibile. L’articolo 55 comma 1, infatti, prevede l’arresto da 6 a 12 mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro per il datore di lavoro che non effettua l’adempimento, o che lo fa in modo incompleto. “Gli infortuni sul lavoro rappresentano una grave emergenza sulla quale da sempre Confartigianato pone la massima attenzione. Ma la battaglia contro gli incidenti sul lavoro non può basarsi esclusivamente sull’inasprimento delle sanzioni a carico delle aziende. Bisogna puntare su interventi di prevenzione e di formazione, coinvolgendo aziende e lavoratori, ma anche la scuola e le famiglie”. Secondo il Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini, quello che c’è di troppo nel Decreto sono le maxi sanzioni e il “tintinnio delle manette”, misure che da sole certo non bastano a rendere più sicuri i posti di lavoro. Serve altro, prevenzione e formazione, prima di tutto. E a chi sostiene che queste costano, Guerrini risponde: “Le risorse economiche esistono. Basti pensare all’ingente avanzo di gestione annuale dell’Inail. Però bisogna usarle nel modo giusto, per ridurre i premi pagati dalle aziende virtuose e per finanziare azioni e progetti volti ad accrescere la sicurezza sui luoghi di lavoro”. L’INTERVENTO CONFEDERALE – Grazie all’azione di Confartigianato, che ha accompagnato passo dopo passo la formazione della nuova legge, è stato possibile smussare diversi “spigoli” della normativa. Partendo dalle sanzioni. I livelli attuali – considerati sempre troppo alti – all’inizio lo erano ancora di più: nel corso delle differenti stesure del testo, sono state effettuate numerose riduzioni. Ad esempio, nel caso dei lavoratori autonomi, l’entità delle sanzioni comminabili è stata diminuita a un terzo. In edilizia, settore ‘vigilato speciale’ dal Testo unico sulla sicurezza, i piccoli cantieri sono stati esclusi dall’aggravamento delle sanzioni, previsto per i settori considerati ad alto rischio di incidenti. Ottenuta un’ulteriore agevolazione per le micro-imprese, quelle che occupano fino a 10 dipendenti, che potranno autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio, in modo analogo a quanto già previsto dalla legge 626. Ma solo per diciotto mesi dalla pubblicazione dal decreto che darà attuazione alla norma, e comunque non oltre il 30/06/2012. Limitate a quelle più significative le fattispecie che attivano la procedura di sospensione delle attività imprenditoriali. La richiesta è stata quella di stralciare dal testo quelle meramente formali: secondo la Confederazione, infatti, il ricorso alla sospensione è giustificato solo per interrompere situazioni di pericolo imminente. Rese più trasparenti e più certe le misure che impongono l’obbligo della sorveglianza sanitaria: sarà eseguita solo nei casi previsti dalla legge e non quando il medico ne ravvisi – in modo spesso arbitrario – l’esigenza. L’intervento della Confederazione ha riguardato anche la sezione VII del Testo unico, inerente bilateralità, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) e organi paritetici. Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori sono stati confermati i fondamenti della legge 626. Restano ferme le due opzioni praticabili dalle aziende che occupano fino a 15 lavoratori: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato per più aziende in ambito territoriale, o del comparto produttivo (RLST), oppure è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno (RLS). Nelle aziende più grandi l’RLS è nominato dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Nel caso di mancata nomina, le funzioni di rappresentanza sono esercitate dagli RLST, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con l’articolo 52 si introduce un sistema a sostegno della formazione in materia di sicurezza nelle PMI. Costituito presso l’INAIL un fondo verso il quale si indirizzano le risorse (equivalenti a due ore per dipendente/anno). Il fondo è dedicato alla formazione degli RLST, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, nonché al sostegno degli organismi paritetici. Introdotti limiti all’obbligo di denuncia da parte dei funzionari di ISPESL, INAIL E IPSEMA, impegnati in attività di consulenza alle imprese.

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