14 Febbraio 2008, h. 00:00

Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!

Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.

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