12 Febbraio 2008, h. 00:00
Lavoratori disabili, nuove norme per il settore edile
Nel corso dell’ultimo mese, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto nuove norme in materia di lavoratori disabili. Adeguando l’importo dei contributi per l’esonero parziale dell’assunzione ed ampliando l’elenco delle imprese escluse dagli obblighi di assumere disabili. La prima delle due novità è arrivata dal Decreto ministeriale, firmato lo scorso 21 dicembre, che ha modificato la normativa vigente. La legge 68/1999, finalizzata all’inserimento e all’integrazione lavorativa dei disabili, permette infatti alle imprese che non impiegano l’intera percentuale di lavoratori disabili stabilita dalla normativa (vedi tabella allegata) di essere esonerate dall’obbligo di assunzione a condizione che versino un contributo al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Quell’importo, espresso ancora in lire, è stato convertito in euro, 25mila lire giornaliere pari a 12,91 euro per ogni lavoratore non assunto. Successivamente è stato aggiornato alla media degli attuali salari, indicata dall’Istat nel marzo 2006, arrivando all’importo definitivo di 30,64 euro giornalieri. Una cifra che, come stabilito dalla legge 68/1999, verrà aggiornata ogni cinque anni. In caso di mancato versamento dell’importo, i datori di lavoro saranno sanzionati con il versamento di una cifra maggiorata dal 5% al 24% del contributo annuo dovuto dalle imprese al Fondo regionale per i disabili. La seconda novità è arrivata invece alla vigilia di Natale, quando il Protocollo d’attuazione sul Welfare ha ampliato le imprese esonerate dall’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili. Oltre a quelle già riconosciute dalla legge del 1999, come quelle del trasporto pubblico, sono state inserite anche le imprese edili, esonerate per l’assunzione di “personale di cantiere” e degli addetti “al trasporto”. Gli operai ed i trasportatori che lavorano in cantiere, dunque. Il Decreto ministeriale ha infine specificato che i contratti di lavoro dell’edilizia firmati prima del primo gennaio 2008, data di entrata in vigore del Protocollo sul Welfare, non subiranno modifiche fino alla loro conclusione.
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