6 Febbraio 2008, h. 00:00

INPS, i chiarimenti sui contratti di inserimento

L’INPS, con la circolare numero 10 del 28 gennaio 2008, è tornata ad offrire chiarimenti sui contratti di inserimento e reinserimento relativi al 2007 e, più in particolare, sui benefici contributivi riservati alle imprese che assumono lavoratrici donne. Un chiarimento che l’Istituto per la previdenza sociale ha fornito alla luce della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministero del Lavoro, firmato lo scorso 31 luglio da Cesare Damiano. Oltre a fissare al 25% l’agevolazione contributiva generalizzata, il decreto del Ministero del Lavoro individua le Regioni dove, in linea con le direttive europee e l’andamento occupazionale del territorio, “le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati”, come si legge nella nota, e per le quali, quindi, gli incentivi economici supererebbero il tetto del 25%. La novità principale per gli imprenditori italiani sta nell’esclusione del Lazio dalle Regioni indicate dal precedente decreto, quello del 17 novembre 2005, mentre vengono confermate il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Le condizioni per beneficiare delle agevolazioni contributive superiori al 25% rispondono a specifici requisiti. Su tutti, l’anno di assunzione della lavoratrice, il 2007, e la natura imprenditoriale del datore di lavoro. Se infatti la lavoratrice è stata assunta da un “datore non avente natura d’impresa – si legge nella nota dell’INPS – la riduzione contributiva sarà del 50%”, mentre se ad assumere sarà stata “un’impresa, comprese quelle artigiane, l’agevolazione corrisponderà al versamento di un’aliquota pari al 10%”. Ma a queste prime caratteristiche dovranno affiancarsene altre, necessarie per accedere alle agevolazioni previste per i contratti di inserimento delle lavoratrici donne. Obbligatorio, infatti, che la lavoratrice sia residente e lavori in una delle Regioni “speciali” indicate e che il contratto abbia una durata minima di dodici mesi.

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