31 Gennaio 2008, h. 00:00
Le nuove norme dell’ “Ambiente”
Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.
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