31 Gennaio 2008, h. 00:00

Autotrasporto: Orario di lavoro vigilato speciale

Dal 1° gennaio un nuovo adempimento è andato ad alimentare la filiera dei controlli sull’orario di lavoro del personale ‘mobile’ dell’autotrasporto. Dopo cronotachigrafi, fogli registrazione, carta del conducente, sezione presenze del libro paga, che certificano tutti la stessa cosa, ovvero quante ore passa al volante un autotrasportatore, adesso spunta il registro orario di lavoro. Sul fatto che si tratti di una duplicazione di adempimenti che già da tempo le aziende di autotrasporto assolvono, lo ha confermato anche il Ministero del Lavoro nel corso degli incontri promossi da Confartigianato Trasporti per verificare l’esistenza delle condizioni per risolvere la questione a livello tecnico, in sostanza non dando corso all’iniziativa. La disponibilità al dialogo c’è stata, la soluzione no: l’istituzione del registro, prevista dall’articolo 8 del Decreto legislativo n.234 del 19 novembre 2007, in attuazione della Legge delega n. 77 del 20 giugno 2007, và dunque avanti. Con un’apposita circolare, la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito il 30 gennaio 2008 i primi chiarimenti operativi. Innanzi tutto è stato chiarito che la disposizione riguarda esclusivamente le imprese dell’autotrasporto. Nessun obbligo di registrazione per il personale ‘mobile’ di un altro genere di impresa. Per quanto riguarda le caratteristiche e lo schema formale del registro da utilizzare, la circolare dispone che possa essere utilizzato qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore e il numero di ore complessive di attività, distinte in ordinarie e straordinarie. Previsto per il documento, il divieto di rimozione e l’obbligo di esibizione al personale di vigilanza. Nel caso di impossibilità di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero (se, ad esempio il lavoratore non è rientrato), è previsto che l’annotazione possa essere effettuata entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento delle retribuzioni. Dal punto di vista sanzionatorio, la circolare elenca i possibili comportamenti che possono far scattare la sanzione amministrativa, compresa tra 250 e 1500 euro. Tra queste: omessa istituzione, omessa o tardiva vidimazione, omessa esibizione, incompleta o inesatta registrazione, rimozione dalla sede legale. Sul fronte delle multe una buona notizia. Grazie all’intervento di Confartigianato Trasporti il Ministero del Lavoro ha chiarito che per il momento le sanzioni sono ‘congelate’. Si applicheranno solo dopo l’emanazione delle disposizioni attuative.

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