30 Novembre 2007, h. 00:00
Ancora modifiche al Codice dell’Ambiente
Il 23 Novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in seconda lettura il secondo decreto di modifica del Codice dell’Ambiente. Dopo i cambiamenti apportati al testo a metà settembre, che avevano introdotto significative novità in materia di valutazione dell’impatto ambientale e smaltimento dei rifiuti – su cui Confartigianato aveva espresso un parere critico – ecco che la nuove misure correggono alcune delle parti appena introdotte. Nulla di definitivo, si tratta di una bozza di Decreto che per diventare legge avrà bisogno ancora di una rilettura delle Commissioni parlamentari – che potranno apportare ulteriori modifiche – e del via libera del Consiglio dei Ministri, che dovrà avvenire entro aprile 2008 quando scadrà la delega a disposizione del Governo. Le variazioni di maggior interesse per le PMI, sono quelle contenute nella parte IV del testo “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”. Il primo cambiamento riguarda la definizione di ‘deposito temporaneo’. Abbandonato il concetto di scelta preventiva della modalità di deposito e relativa annotazione sul frontespizio del registro di carico e scarico. Rimangono invariate le due distinte modalità di gestione, a tempo o a quantità ed i limiti numerici di stoccaggio. Via libera all’utilizzo delle rocce e delle terre da scavo, per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, ma a precise condizioni. Devono essere impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati; sin dalla fase della produzione ci deve essere la certezza del loro integrale utilizzo; il loro impiego non deve generare un impatto ambientale sfavorevole; deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale; non devono provenire da siti contaminati. Un ultimo punto riguarda il tempo che intercorre tra lo scavo della terra e il suo riutilizzo: non può superare i tre anni. Confermate le semplificazioni delle scritture ambientali, quali MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) e ‘registri’. Secondo le nuove proposte di modifica saranno soggetti al MUD: chi esercita attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti; chi compie operazioni di recupero e smaltimento degli stessi; i produttori di rifiuti pericolosi; i consorzi di recupero; i produttori di rifiuti non pericolosi, quali lavanderie industriali e artigianali, e attività di recupero e smaltimento con meno di 5 dipendenti. Esentati dal Mud gli imprenditori agricoli con volume di affari non superiore agli 8.000 euro l’anno; le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi; le imprese che producono rifiuti non pericolosi che non hanno più di cinque dipendenti. Prevista la tenuta dell’apposito registro per i soggetti che hanno l’obbligo del MUD e per i produttori di rifiuti non pericolosi (lavanderie industriali e artigianali, e attività di recupero e smaltimento). Esentati dall’incombenza solo i piccoli produttori artigiani che non hanno più di tre dipendenti. Poche le semplificazioni formali per la tenuta dei registri: andranno numerati e vidimati, anche se non seguiranno i sistemi di gestione fissati per i registri Iva. Semplificazioni anche per particolari categorie di operatori della distribuzione di beni e/o rifiuti, come nel caso di distributori di apparecchiature elettriche o elettroniche (AEE) o di rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche (RAEE). Confartigianato ha chiesto di estendere i benefici previsti anche a “coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche”.
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